Circ. 62/2007/C - EF/ef Roma, 19 febbraio 2007

Il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
Prime indicazioni riguardanti ''agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
L'articolo 1, commi 271 – 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 introduce nuovamente il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il nuovo regime agevolativo sostituisce anche se con alcune differenze sostanziali e procedurali quello precedente previsto dall’articolo 8 della legge 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), scaduto lo scorso 31 dicembre 2006.
Il beneficio è concesso a favore delle imprese localizzate nelle cosiddette "aree svantaggiate" del Mezzogiorno, finalizzato ad incentivare gli investimenti in alcuni beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Il regime consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, commisurato ai costi sostenuti per l'acquisizione dei predetti beni strumentali.
Il regime di aiuto, che si inserisce nel contesto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a finalità regionale, presenta, in particolare, le seguenti caratteristiche.

Le aree geografiche
Destinatari del contributo sono le imprese localizzate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE, come saranno individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, operanti nelle regioni Calabria Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Si ricorda che la "Carta degli aiuti a finalità regionale" è ancora in fase di negoziazione tra le Regioni.
Una volta definita la proposta di "Carta", il ministero dello sviluppo economico dovrà provvedere alla procedura di notifica, necessaria alla sua approvazione.

L’autorizzazione della Commissione europea
Il beneficio del credito di imposta è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea , ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il Dipartimento per lo sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico ha notificato l’agevolazione in esame il 17 gennaio scorso come Aiuto a finalità regionale.
La Commissione europea ha due mesi di tempo per fornire il parere. È però possibile anticipare che la procedura di notificazione verrà formalmente sospesa dalla Commissione in attesa della notifica della “Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013” da parte dell’Italia. Pertanto non è possibile fare previsioni circa i tempi di autorizzazione dell’agevolazione.

La decorrenza dell’agevolazione
Essendo l’efficacia del regime subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, consiglia alle imprese di attendere detta autorizzazione prima di effettuare e/o di assumere impegni relativi a piani di investimento che altrimenti potrebbero rischiare di rimanere esclusi dall’agevolazione se realizzati prima che intervenga tale autorizzazione.
Infatti, l’Agenzia ritiene che, come per il passato, saranno agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Si ricorda a tal fine che per il regime agevolativo recato dall’articolo 8 della legge 388/2000, l’autorizzazione europea avvenne in data 13 marzo 2001, disponendo che “con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data d approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data”.


Il regime ha per oggetto gli investimenti:
in macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II. 2 e B.II. 3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate ex-novo nelle aree territoriali ammesse ad usufruirne;
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le imprese di grandi dimensioni gli investimenti in brevetti sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati realizzati nel medesimo periodo d'imposta.
Rispetto all’agevolazione precedente avente per oggetto il medesimo credito d’imposta (articolo 8 della legge 388/200) sono esclusi dalla nuova versione dell’agevolazione gli impianti infissi al suolo. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate fornirà le necessarie istruzioni in merito alla tipologia di impianti eventualmente ammessa all’agevolazione.

La misura dell’agevolazione
Il contributo consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta, concesso nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla "Carta", e non è cumulabile né con il sostegno "de minimis" né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi ai medesimi beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Il credito di imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo di imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile, immediatamente, ai soli fini dei versamenti delle imposte sui redditi, ma non dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).
In caso di eccedenza dell'importo del credito lo stesso è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti per tributi o contributi, mediante l'apposito modello utilizzato per i versamenti unitari, ma a decorrere dal sesto mese successivo al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità spese) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86).
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

La perdita dell’agevolazione
Se i beni agevolati non entrano in funzione entro il 2° esercizio successivo a quello dell’acquisto, il credito deve essere ricalcolato escludendo l’importo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo di imposta di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni “agevolati” sono dimessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’impresa o a strutture diverse da quelle che hanno diritto al beneficio, il credito deve essere ricalcolato escludendo l’importo di tali beni. Se un bene “agevolato” è dimesso, ma nello stesso esercizio viene acquistato un nuovo bene della stessa categoria, il credito deve essere ricalcolato escludendo il costo non ammortizzato del bene dimesso che eccede il costo dei nuovi acquisti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione delle suddette disposizioni è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi qui indicate.

Le verifiche sulla corretta applicazione del beneficio
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277.
Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.